Termini e condizioni del servizio



II. Offerte

Al fornitore verrà chiesto di presentare un'offerta. Offerte, consigli, dimostrazioni, documenti tecnici e consegne di campioni da parte del fornitore verranno effettuate senza alcun costo per l'acquirente. Il fornitore presenta la sua offerta finale per iscritto (lettera, fax o e-mail). È vincolato dalla sua offerta durante i tre mesi successivi al suo ricevimento.

III. Ordini

Gli ordini di acquirenti di importo superiore a CHF / EUR … sono validi solo se sono stati effettuati per iscritto (lettera, fax o e-mail). L'acquirente richiede l'invio tempestivo di una conferma d'ordine. Il contratto è concluso non appena la conferma d'ordine perviene all'acquirente. Quando la conferma non gli perviene entro un termine ragionevole, l'acquirente ritiene che l'ordine sia stato rifiutato; ha quindi il diritto di concludere il contratto con un altro fornitore.

IV. Prezzi

Salvo diverso accordo, i prezzi indicati si intendono fissi. Se il fornitore abbassa il suo listino prima della consegna, i nuovi prezzi così ridotti si applicheranno anche agli ordini in corso e il prezzo concordato sarà ridotto nella stessa misura. Quando l'ordine non è accompagnato da alcun prezzo, o compaiono solo prezzi indicativi, l'acquirente si riserva il diritto di approvare i prezzi dopo aver ricevuto la conferma d'ordine.

Il prezzo include tutti i servizi necessari per l'esecuzione del contratto in questione. Il prezzo pattuito comprende in particolare i costi di imballaggio, trasporto e assicurazione, gli esborsi, i canoni, nonché tutte le tasse pubbliche, compresa l'imposta sul valore aggiunto. Per i fornitori esteri il prezzo comprende tutti gli impegni di consegna secondo gli Incoterms 1953, nella loro versione 2000, clausole ….

Quando il fornitore è tenuto anche ad assemblare la merce consegnata, questo è compreso nel prezzo pattuito, salvo diverso accordo.

V. Consegna

I vantaggi e i rischi passano all'acquirente dopo la consegna della merce al luogo di destinazione. Per i fornitori esteri vale la clausola … degli Incoterms 1953, versione 2000.

Le modalità di trasporto e di percorso saranno concordate al momento della conclusione del contratto. L'assicurazione sul trasporto sarà stipulata dall'acquirente solo se questo è stato espressamente concordato. Il fornitore risponde dei danni subiti dalla merce durante il trasporto, quando derivano da imballo insufficiente.

VI. Ritardo nella consegna

Quando sono previsti ritardi nella consegna, il fornitore deve informarne l'acquirente il prima possibile. Trascorso il termine di consegna concordato senza che l'acquirente ne sia stato informato, ha diritto a rinunciare alla consegna. Quando le parti hanno concordato la consegna immediata, senza che sia stata fissata una scadenza, e la consegna non avvenga direttamente, il fornitore è avvisato con sollecito dell'acquirente; viene quindi fissato un termine per la successiva esecuzione del contratto. Quando anche tale termine non sarà rispettato, l'acquirente rinuncerà alla consegna senza ulteriore ritardo, e recederà dal contratto, oppure chiederà il risarcimento del danno per inadempimento.

Le consegne parziali e le consegne anticipate possono avvenire solo previo consenso dell'acquirente Costi aggiuntivi derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni impartite, invio incompleto o ritardata consegna dei documenti di trasporto richiesti, oppure le consegne difettose sono a carico del fornitore.


VIII. Responsabilità e garanzia

Il fornitore garantisce che la merce possiede le qualità garantite, che non presenta vizi che ne possano ridurre il valore o renderla inadatta all'uso previsto, e che soddisfa i servizi prescritti e le specifiche. La merce deve soddisfare i requisiti di diritto pubblico del luogo di destinazione. Il fornitore risponde dei consegnatori come per il proprio servizio.

Quando il fornitore deve prima produrre la cosa ordinata, l'acquirente è autorizzato, dopo averlo informato, ad effettuare la qualità e audit di scadenza con il fornitore o suoi subappaltatori. Tali misure di controllo non esonerano il fornitore dall'obbligo di eseguire tutti i servizi contrattualmente pattuiti, ed in particolare di non fornire secondo le condizioni pattuite, e di prestare la garanzia contrattuale. Quando i lavori vengono eseguiti presso l'azienda acquirente, devono essere osservate anche le sue linee guida di sicurezza.

Il fornitore è responsabile per la consegna e l'uso della merce non violata né i diritti protetti né i diritti di proprietà di terzi (brevetti, campioni, modelli, ecc.). In caso contrario, l'acquirente può chiedere il risarcimento dei danni.

Il periodo di garanzia è di almeno dodici mesi dalla data di messa in servizio, ma al massimo di 18 mesi dalla consegna, anche in caso di operazione su turni. Quando le disposizioni legali o gli accordi standard del settore prevedono periodi di garanzia più lunghi, si applicano questi ultimi.

IX. Difetti

L'acquirente verificherà la merce consegnata e annuncerà gli eventuali vizi il prima possibile, ma senza essere vincolato a una data scadenza. I vizi occulti possono essere denunciati anche dopo la messa in servizio o l'utilizzo della merce. Per quanto riguarda i margini di tolleranza sulla quantità o sulla qualità, si applicano le norme dell'ordine professionale di riferimento. L'acquirente non rinuncia al diritto di far valere i vizi della cosa in caso di pagamento o eventuale accettazione dell'opera.

In caso di vizio l'acquirente può scegliere pretendere l'eliminazione del difetto a spese del fornitore, richiedere la riduzione del prezzo corrispondente alla perdita di valore, recedere dal contratto o richiedere la sostituzione della merce. La fornitura sostitutiva può consistere in particolare nella sostituzione delle parti difettose. Resta in ogni caso il diritto dell'acquirente al risarcimento dei danni.

X. Pagamento

Il termine di pagamento concordato decorre dalla data di ricezione della fattura, ma non prima della consegna. Salvo diverso accordo, il pagamento avviene entro 30 giorni dall'accettazione della merce. In caso di consegna parziale, i pagamenti saranno effettuati solo se le parti lo hanno concordato per iscritto.

Il pagamento anticipato può essere concordato per iscritto, quando le circostanze lo richiedano, e nella misura in cui l'importo dell'ordine supera CHF / EUR...; il fornitore deve inoltre offrire tutte le garanzie richieste (garanzia bancaria).I termini di pagamento sono quindi i seguenti: un terzo dopo aver ricevuto il duplicato dell'ordine e la conferma delle garanzie bancarie; un terzo dopo aver ricevuto la merce ordinata; un terzo dopo l'accettazione dell'oggetto (senza vizi) Il fornitore deve emettere fattura separata per ogni pagamento parziale.

I crediti acquisiti dal fornitore in fase di ordine non possono essere ceduti o pegni senza il preventivo consenso scritto dell'acquirente.

XI. Discrezionalità e protezione dei dati

Nei rapporti, le parti tengono conto delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati. Le parti contraenti, rispettivamente i loro dipendenti, trattano con riservatezza tutti i fatti relativi al presente contratto e che non sono né di dominio pubblico né generalmente accessibili. La riservatezza deve essere garantita già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

Se il fornitore intende citare questo contratto nella sua pubblicità o pubblicarlo, deve prima ottenere l'accordo scritto dell'acquirente.

XII. Deviazioni da queste CGC

Gli accordi che deviano dalle presenti CGC saranno conclusi per iscritto. Quando il fornitore sottopone il proprio CGC all'acquirente, sono applicabili solo le clausole concordanti. Su tutti gli altri punti deve essere raggiunto un accordo scritto.

XIII. Revoca e risoluzione del contratto

Ciascuna delle parti contraenti può in qualsiasi momento revocare o risolvere l'ordine per iscritto. Le prestazioni erogate fino allo scioglimento del contratto devono essere rimborsate.
Rimangono riservati i danni per la risoluzione del contratto in tempi inopportuni. È escluso qualsiasi compenso per mancato guadagno.

XIV. Diritto applicabile e foro competente

Il diritto applicabile è costituito dalle presenti CGC, dal contratto stesso e dal diritto svizzero.


Il il foro competente è la sede della società dell'acquirente..